IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
                           su proposta del 
 
                              MINISTRO 
                     DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  governo  e  coordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  a  norma
dell'art.  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
  Vista la legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021» e, in particolare, i commi  da
156 a 161 dell'art.  1  che  riconoscono  un  credito  d'imposta  per
erogazioni liberali per interventi su edifici e terreni  pubblici  di
bonifica  ambientale,  di  prevenzione  e  risanamento  del  dissesto
idrogeologico e sistemazione di parchi e aree verdi; 
  Visto piu' in particolare, il comma 156 dell'art. 1 della legge  n.
145 del 2018, secondo  cui  per  le  erogazioni  liberali  in  denaro
effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso  al  31
dicembre 2018, per interventi su edifici e  terreni  pubblici,  sulla
base di progetti presentati dagli enti  proprietari,  ai  fini  della
bonifica  ambientale,  compresa  la  rimozione   dell'amianto   dagli
edifici,  della  prevenzione   e   del   risanamento   del   dissesto
idrogeologico, della realizzazione o della ristrutturazione di parchi
e aree verdi attrezzate e del recupero di aree dismesse di proprieta'
pubblica, spetta un credito d'imposta, nella misura del 65 per  cento
delle erogazioni effettuate; 
  Visto altresi', il comma 157 dell'art. 1 della  legge  n.  145  del
2018 che prevede il riconoscimento del credito d'imposta alle persone
fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 20 per  cento  del
reddito imponibile, nonche' ai soggetti titolari di reddito d'impresa
nei limiti del 10 per  mille  dei  ricavi  annui,  anche  qualora  le
erogazioni  liberali  in   denaro   siano   destinate   ai   soggetti
concessionari o affidatari dei beni oggetto degli interventi; 
  Visto inoltre, il comma 158 dell'art. 1  della  legge  n.  145  del
2018, in base al quale, ferma restando la ripartizione in  tre  quote
annuali  di  pari  importo,  per  i  soggetti  titolari  di   reddito
d'impresa, il credito d'imposta e' utilizzabile tramite compensazione
ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241,
e non rileva  ai  fini  delle  imposte  sui  redditi  e  dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive; 
  Visto anche, il comma 159 dell'art. 1 della legge n. 145 del  2018,
secondo cui al citato credito d'imposta non si applicano i limiti  di
cui all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e  di
cui all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; 
  Considerato che, fatte salve le  disposizioni  di  cui  al  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia  di
protezione  dei  dati  personali»,  al  Ministero  della  transizione
ecologica spetta provvedere agli adempimenti previsti dal  comma  160
dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018,  nell'ambito  delle  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a  legislazione  vigente
e, comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  il  bilancio  dello
Stato; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,
n. 917, recante «Approvazione  del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi» (TUIR), e successive modificazioni  e  integrazioni,  e,  in
particolare, gli articoli 61 e 109, comma 5; 
  Visto il decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.  446,  recante
l'istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive; 
  Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante  «Norme
di semplificazione degli adempimenti  dei  contribuenti  in  sede  di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e, in
particolare, l'art. 17 che prevede  la  compensazione  di  crediti  e
debiti tributari e previdenziali; 
  Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante  «Disposizioni
urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione
della riscossione tributaria  anche  in  adeguamento  alla  normativa
comunitaria», convertito, con modificazioni, dalla  legge  22  maggio
2010, n. 73, e, in particolare, l'art. 1,  comma  6,  in  materia  di
procedure di recupero nei casi di utilizzo  illegittimo  dei  crediti
d'imposta; 
  Visto infine il comma 161 dell'art. 1 della legge n. 145 del  2018,
secondo cui con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottarsi, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela  del
territorio e del mare (oggi Ministro della transizione ecologica), di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre  2018,
n. 145, sono individuate le  disposizioni  necessarie  all'attuazione
del credito d'imposta di cui ai commi da 156 a 161 del citato art. 1,
nei limiti delle risorse disponibili pari a 1  milione  di  euro  per
l'anno 2019, a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a  10  milioni  di
euro a decorrere dall'anno 2021; 
  Su proposta del Ministro della transizione ecologica; 
  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto  reca  le  disposizioni  di  attuazione  del
credito d'imposta di cui all'art. 1, commi da 156 a 161, della  legge
n. 145 del 2018, per le erogazioni liberali in denaro effettuate  nei
periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31  dicembre  2018,
per interventi su edifici e terreni pubblici, sulla base di  progetti
presentati dagli enti proprietari, ai fini della bonifica ambientale,
compresa la rimozione dell'amianto dagli edifici, della prevenzione e
del risanamento del dissesto  idrogeologico,  della  realizzazione  o
della ristrutturazione di  parchi  e  aree  verdi  attrezzate  e  del
recupero di aree dismesse di proprieta' pubblica, ancorche' destinate
ai soggetti proprietari, nonche' concessionari o affidatari dei  beni
pubblici oggetto di tali interventi.