IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI su proposta del MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» e, in particolare, i commi da 156 a 161 dell'art. 1 che riconoscono un credito d'imposta per erogazioni liberali per interventi su edifici e terreni pubblici di bonifica ambientale, di prevenzione e risanamento del dissesto idrogeologico e sistemazione di parchi e aree verdi; Visto piu' in particolare, il comma 156 dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018, secondo cui per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, per interventi su edifici e terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, ai fini della bonifica ambientale, compresa la rimozione dell'amianto dagli edifici, della prevenzione e del risanamento del dissesto idrogeologico, della realizzazione o della ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e del recupero di aree dismesse di proprieta' pubblica, spetta un credito d'imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate; Visto altresi', il comma 157 dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018 che prevede il riconoscimento del credito d'imposta alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 20 per cento del reddito imponibile, nonche' ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 10 per mille dei ricavi annui, anche qualora le erogazioni liberali in denaro siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto degli interventi; Visto inoltre, il comma 158 dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018, in base al quale, ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, per i soggetti titolari di reddito d'impresa, il credito d'imposta e' utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive; Visto anche, il comma 159 dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018, secondo cui al citato credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; Considerato che, fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali», al Ministero della transizione ecologica spetta provvedere agli adempimenti previsti dal comma 160 dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi» (TUIR), e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, gli articoli 61 e 109, comma 5; Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante l'istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e, in particolare, l'art. 17 che prevede la compensazione di crediti e debiti tributari e previdenziali; Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante «Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e, in particolare, l'art. 1, comma 6, in materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta; Visto infine il comma 161 dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018, secondo cui con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi Ministro della transizione ecologica), di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono individuate le disposizioni necessarie all'attuazione del credito d'imposta di cui ai commi da 156 a 161 del citato art. 1, nei limiti delle risorse disponibili pari a 1 milione di euro per l'anno 2019, a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021; Su proposta del Ministro della transizione ecologica; Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Decreta: Art. 1 Oggetto 1. Il presente decreto reca le disposizioni di attuazione del credito d'imposta di cui all'art. 1, commi da 156 a 161, della legge n. 145 del 2018, per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, per interventi su edifici e terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, ai fini della bonifica ambientale, compresa la rimozione dell'amianto dagli edifici, della prevenzione e del risanamento del dissesto idrogeologico, della realizzazione o della ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e del recupero di aree dismesse di proprieta' pubblica, ancorche' destinate ai soggetti proprietari, nonche' concessionari o affidatari dei beni pubblici oggetto di tali interventi.